Quando serve l’ APE – Attestato di Prestazione Energetica

Attestato di Prestazione Energetica detto più comunemente APE, è un documento che dichiara la prestazione energetica di un edificio, con una classificazione utile a chi è interessato ad acquistare o prendere in locazione un immobile che da non addetto ai lavori vuole capire cosa sta acquistando dal punto di vista energetico.

Esempio

Io sono un bravissimo dirigente di un’azienda che produce scarpe per signore, ho una laurea in economia ed un master MBA, ma nonostante la mia formazione e la mia esperienza proprio non riesco a capire cos’è un rendimento di generazione, un ponte termico, un infisso a taglio termico con vetro a bassa emissività, ecc. e se anche dopo ore ed ore su internet capisco il significato di alcuni di questi aspetti, poi non ho ancora capito come ognuna di esse incide sulla prestazione energetica del mio edificio. A questo punto potrei prendermi la serie completa delle UNI TS 11300 e di tutte le norme di calcolo ad esse legate e mi accorgerei che per capirle dovrei anche fare qualche corso di fisica tecnica e vi assicuro che on-line si trova poco.

Quindi il legislatore ha pensato di creare questo sistema di certificazione delle prestazioni di un sistema edificio-impianto per permettere a chiunque di capire cosa sta comprando o affittando, così come avvenne ormai molti anni fa per elettrodomestici quali frigoriferi, lavatrici, televisori, ecc.

Quindi quando il nostro bravissimo dirigente dovrà scegliere tra due appartamenti, entrambi da 120 mq, entrambi all’ultimo piano con terrazzo, entrambi comodi alla stazione Porta Garibaldi di Milano ed entrambi in zona signorile, avrà uno strumento in più, cioè l’APE, documento che gli dirà ad esempio che uno degli appartamenti è in classe F mentre l’altro in classe B. Comprando quest’ultimo saprà anche senza aver mai letto una UNI TS 11300, che avrà dei costi di gestione inferiori in termini di bollette energetiche e probabilmente un comfort migliore.

Ma torniamo al titolo del post: quando serve l’ APE?

Da Allegato 1 del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015

“L’APE descritto nelle presenti linee guida, costituisce uno strumento di chiara e immediata comprensione per la valutazione, in relazione alla prestazione energetica dell’immobile, della convenienza economica all’acquisto e alla locazione. Costituisce altresì un efficace strumento per la valutazione della convenienza nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell’immobile stesso.

Quindi possiamo già individuare due casi nei quali sicuramente serve far redigere l’ Attestato di Prestazione Energetica:

  • In caso di compravendita di immobile, anche privo di impianto di riscaldamento;
  • In caso di locazione di immobile, anche privo di impianto di riscaldamento;

Serve poi, secondo quanto indicato nel Decreto Legislativo 192/2005, anche in caso non ci sia compravendita, quando si realizzino interventi quali:

  • Edifici di nuova costruzione;
  • Ristrutturazione integrale degli elementi edili costituenti l’involucro (cappotto, rifacimento coperture, sostituzione serramenti, ecc.) di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
  • Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

Altri casi in cui serve l’APE riguardano l’accesso alle forme di sgravio fiscale del 65% per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, ed in particolare, in caso si esegua uno di questi interventi e si acceda al meccanismo di detrazione sopra indicato, serve far redigere l’APE:

  • Interventi di installazione di GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA (Art.1, comma 344 della legge finanziaria 2007);
  • Interventi di COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI, TETTI, SOLAI (Art.1, comma 345a della legge finanziaria 2007);
  • Interventi di RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO (Art.1, comma 344 della legge finanziaria 2007);

Ci sono poi una serie di esclusioni, casi in cui non serve redigere l’APE, con le quali non vi annoio e che sono elencate in Appendice A al Decreto Interministeriale 26 giugno 2015.

Per concludere ricordo che l’ Attestato di Prestazione Energetica (APE) ha una durata temporale di dieci anni a partire dalla data di registrazione da parte del tecnico abilitato. e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione energetica (installazione nuovi serramenti, modifiche importanti all’impianto termico, ecc. ecc.) che comporti la modifica della classe energetica dell’unità immobiliare. L’eventuale aggiornamento di un Attestato di Prestazione Energetica non incide però sulla sua validità temporale, quindi se ad esempio in seguito all’acquisto di un immobile entro in possesso del suo APE registrato in data 01/01/2015, esso avrà validità fino al 01/01/2025, anche in caso decidessi di aggiornarlo per sostituzione dei serramenti esistenti, ad esempio il 01/06/2016.

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